Il cambio di residenza è il trasferimento di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare da un Comune italiano o dall’estero in un altro Comune italiano. La dichiarazione può essere presentata da cittadini o nuclei familiari che:
- sono iscritti presso l’anagrafe della popolazione residente di un altro Comune italiano
- sono iscritti presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
- sono stati cancellati per irreperibilità
- provengono dall'estero.
Per trasferire la propria residenza occorre presentare apposita dichiarazione al nuovo Comune.
Dalla data della dichiarazione il cittadino potrà utilizzare l’autocertificazione e successivamente all'accertamento positivo effettuato dalla Polizia Municipale, potrà ottenere il certificato di residenza e di stato famiglia.
Il cittadino, se italiano, sarà iscritto d'ufficio nelle liste elettorali, in occasione della prima revisione elettorale utile.
Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
La registrazione dell’iscrizione anagrafica nella banca dati dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) comporta l’aggiornamento automatico dell’indirizzo presso le banche dati dei seguenti gli enti :
- Motorizzazione civile
- INPS
- Agenzia delle Entrate.
Contestualmente alla dichiarazione, è necessario che il cittadino regolarizzi la sua posizione rispetto all’occupazione dei locali per la tassa rifiuti solidi urbani presso il competente Ufficio Tributi.
In Comune di Cairo Montenotte …
L'assenza dei documenti attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile.
Chi occupa abusivamente un immobile senza titolo non può infatti chiedere ne la residenza ne l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge, del Decreto legge del 28/03/2014, n.47 , art. 5.